Servizi anagrafici

Consultazione dati personali, autocertificazioni, richieste di residenza, ...

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Autocertificazioni

Stampa moduli di autocertificazione precompilati.

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Certificati anagrafici con timbro digitale

Il servizio consente di emettere online certificazioni di anagrafe con timbro digitale per se stessi o per un membro del proprio nucleo familiare.

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Certificati di stato civile con timbro digitale

Il servizio consente di emettere online certificazioni di stato civile con timbro digitale.

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Pratica di cambio indirizzo

Richiesta di cambio indirizzo di residenza o domicilio.

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Pratica di residenza

Richiesta di residenza per persone non ancora residenti.

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Schedario anagrafico

Consultazione dei propri dati anagrafici personali e del proprio nucleo familiare.

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Consultazione stato pratiche

Consultazione dello stato di avanzamento delle proprie pratiche.

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Ulteriori informazioni

E’ attivo il servizio on-line che permette agli utenti titolari di CIE o SPID o CNS-Carta Nazionale
dei Servizi oppure con utenza di accesso al sito del nostro Comune (modalità di accesso valida fino
al 30/09/2021) di ricevere direttamente sul proprio PC certificati anagrafici, di stato
civile, autocertificazioni oppure presentare istanze di variazione di residenza da altro Comune, dall’estero o all’interno del territorio comunale, senza doversi recare presso gli uffici comunali.
1) Con il servizio “CERTIFICATI DI ANAGRAFE ON LINE CON TIMBRO DIGITALE” è
possibile richiedere per i seguenti certificati anagrafici:
- Certificato di Residenza
- Certificato di Residenza in Convivenza
- Certificato di Esistenza in Vita
- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato di Cittadinanza Italiana
- Certificato di Stato di Famiglia e di Stato Civile
- Certificato di Stato Libero
- Certificato di Stato di Famiglia AIRE
- Certificato di Residenza AIRE
- Certificato di Stato di Famiglia con rapporti di parentela
Per accedere al servizio occorre autenticarsi oppure con CIE, SPID, CNS – Carta Nazionale dei
Servizi oppure con login e password accesso consentito soltanto fino al 30/09/2021). Inizialmente,
viene richiesto il Codice Fiscale dell’intestatario del certificato, residente nel Comune di Novi
Ligure. Successivamente, dopo aver scelto la tipologia del certificato desiderato, occorre
selezionarne l’utilizzo tra quelli indicati nel menù a tendina. A tal proposito, si precisa che i
certificati anagrafici, per legge, sono rilasciati in bollo (€ 16,00) e il relativo contrassegno dovrà
essere applicato a cura del richiedente nell’apposito spazio in alto a destra del certificato. La data di
emissione riportata sul contrassegno dovrà essere antecedente o contemporanea a quella del
certificato (non successiva) e andrà annullata lo stesso giorno del rilascio del certificato scrivendovi
sopra la data. Soltanto per alcuni utilizzi, specificatamente elencati, è prevista l’esenzione
dall’imposta di bollo. In entrambi i casi, non sono dovuti i diritti di segreteria. Terminata la
compilazione della pagina con l’indicazione dell’indirizzo e-mail di riferimento, si inoltra la
richiesta cliccando sulla voce “Invia la richiesta”. A questo punto, viene generato il certificato
richiesto in formato PDF, firmato digitalmente dal Sindaco, reso valido e autentico mediante il
Timbro Digitale che verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato.
 
2) Con il servizio “CERTIFICATI DI STATO CIVILE ONLINE CON TIMBRO DIGITALE”
è possibile richiedere i seguenti certificati di stato civile, se i relativi atti risultano presenti nei
Registri del Comune di Novi Ligure (possono riguardare anche persone non residenti):- Certificato di Nascita                 (no estratti e no certificati con indicazione di paternità e maternità)
- Certificato di Morte                   (no estratti)
- Certificato di Matrimonio           (no estratti)
In proposito, si precisa che i certificati di cui sopra vengono emessi dal sistema di certificazione on-
line soltanto se i relativi atti risultano nell’archivio informatizzato dello Stato Civile: pertanto, i
certificati di nascita possono essere richiesti a partire dall’anno 1975, i certificati di matrimonio
dall’anno 1975, mentre i certificati di morte dall’anno 1993. Per accedere al servizio occorre
autenticarsi oppure con CIE, SPID, CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure con login e password
(accesso consentito soltanto fino al 30/09/2021). Vengono inizialmente richiesti i dati per
identificare l’intestatario del certificato (il codice fiscale nel caso di soggetti residenti o, in
alternativa, cognome, nome, data di nascita e sesso). Occorre scegliere la tipologia di certificato e
indicare la data e il Comune di evento, ossia data e luogo di nascita, data e luogo di matrimonio,
data e luogo di morte (nel campo “Comune evento” bisogna indicare il comune e cliccare sul
riquadro puntato per elaborare il dato inserito). Cliccando sul pulsante “Cerca” compare il
nominativo ricercato che deve essere selezionato per consentire l’apertura della pagina riepilogativa
in cui indicare l’indirizzo e-mail di riferimento. La richiesta viene inoltrata cliccando sulla voce
“Invia la richiesta”. A questo punto, viene generato il certificato richiesto in formato PDF, firmato
digitalmente dal Sindaco, reso valido e autentico mediante il Timbro Digitale, che verrà inviato
all’indirizzo e-mail indicato. Si precisa che per i certificati di Stato Civile è prevista l’esenzione
dall’imposta di bollo (Legge 405/1990) e non sono dovuti i diritti di segreteria.
 
Dal 1° gennaio 2012 i certificati Anagrafici e di Stato Civile sono utilizzabili solo tra privati. Agli
uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e
pertanto sui certificati viene apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Infatti, la normativa vigente (Legge 183/2011) obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori dei
pubblici servizi ad accettare (e richiedere), in sostituzione dei certificati Anagrafici e di Stato Civile,
l’autocertificazione. Inoltre, ai sensi della “Legge 11 settembre 2020, n. 120”, che ha introdotto una
modifica al DPR 445/2000, mentre in precedenza, le autocertificazioni erano possibili solo verso i
privati che vi acconsentivano, come era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art.
2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad
un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni. Pertanto, ad oggi, i privati sono tenuti ad
accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.
 
Verifica validità di certificati emessi online
Per verificare la validita’ dei certificati emessi online e’ sufficiente scaricare il software gratuito,
““Decoder 2D-Plus””, che permette di leggere i dati contenuti nel TIMBRO DIGITALE .
Attraverso Decoder 2D-Plus viene acquisita l’immagine del timbro digitale e il software di
decodifica permette in tempo reale di ricostruire i dati contenuti nel certificato, permettendo di
accertarne l’integrita’, e di verificare la validita’ della firma digitale.
 Il Decoder 2D-Plus ha due modalità di acquisizione del timbro apposto sul certificato:
 
- attraverso la modalita’ copia e incolla con questo metodo e’ sufficiente copiare il timbro dal
file pdf (cliccando sul timbro per evidenziarlo), lanciare il programma “Decoder 2D-Plus” e
cliccare sul tasto “carica da appunti” (load from clipboard). Il decoder
effettua automaticamente la scansione e decodifichera’ il timbro fornendo all’utente il
riepilogo dei dati contenuti nel certificato dati del firmatario del certificato e della
Certification Authority che fornisce garanzia di autenticità
? Attraverso lo scanner inserire nello scanner il foglio su cui e’ apposto il timbro, avviare il
Decoder e cliccare sul tasto ”Autoscan”. Il programma, come per la modalita’ copia e
incolla, con scansione automatica decodifichera’ il timbro digitale fornendo all’utente il
riepilogo dei dati contenuti nel certificato dati del firmatario del certificato e della
Certification Authority che fornisce garanzia di autenticità.
 
 Nota bene: Il decoder rileva automaticamente se il pc non è collegato allo scanner. In questo caso i
pulsanti per la scannerizzazione e decodifica del documento non sono abilitati.
 
Scarica il software Decoder 2D-Plus       

 
3) Con il servizio AUTOCERTIFICAZIONE il cittadino residente a Novi Ligure può ottenere un
modello precompilato di autocertificazione, con i propri dati anagrafici, che dovrà poi essere
firmato ed inoltrato/consegnato a chi lo ha richiesto, allegando un documento di riconoscimento in
corso di validità.
4) Con il servizio SCHEDARIO ANAGRAFICO il cittadino residente a Novi Ligure può
consultare i propri dati anagrafici.PRATICA DI RESIDENZA E DI CAMBI DI INDIRIZZO

Per tutti i cittadini le pratiche di RESIDENZA da altro Comune o da Stato estero e le pratiche di CAMBIO DI INDIRIZZO all’interno del Comune di Novi Ligure verranno ricevute anche on line, previa iscrizione al portale dei servizi online. Per i MINORI, nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza presso una famiglia in cui vi sia solo un genitore o non vi sia alcun genitore, deve essere allegata la dichiarazione di assenso del/dei genitore/i non presente nella residenza, unitamente alla copia del documento di identità. Nel caso in cui il genitore sia l'unico esercente la responsabilità genitoriale o abbia un affidamento esclusivo, tale assenso non deve essere fornito, ma deve essere allegata documentazione comprovante tale titolo.La dichiarazione di residenza deve essere resa entro 20 giorni dalla data dell'effettivo trasferimento, da parte di un qualsiasi membro maggiorenne dello stato di famiglia anagrafico, ma deve essere sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che hanno variato la propria residenza.In applicazione dell'articolo 5 del decreto legge numero 47 dell'anno 2014 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", all'atto della dichiarazione di residenza o della dichiarazione di cambiamento di abitazione, i richiedenti presentano il titolo di proprietà o di usufrutto, di comodato d'uso o contratto di locazione regolarmente registrato/non registrato presso l'Agenzia delle Entrate oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante l’assenso del proprietario.Nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto in un'abitazione dove sono già residenti altre persone, occorre compilare con attenzione la casella dedicata a questa casistica e a tal riguardo si rimanda all'art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 1989: "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune."Nel caso la documentazione risultasse incompleta, l'ufficiale d'anagrafe ne richiederà l'integrazione nei successivi 10 giorni, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge numero 241 del 1990.DECORRENZA GIURIDICA: data di presentazione della richiesta.ITER PRATICA:
  • Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale d'anagrafe provvede alla definizione della pratica;
  • Entro 45 giorni dalla presentazione della pratica, vengono effettuati gli accertamenti relativi alla dimora abituale previsti dall'articolo 19 comma 2 del decreto presidente della Repubblica 223/1989 e alla verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero. 
ESITO POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE VERIFICHE DEI REQUISITI: l’istanza si ritiene accolta e nulla verrà comunicato al cittadino in quanto si applica l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 L. 241/1990;  ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI O VERIFICATA ASSENZA DEI REQUISITI: l'Ufficiale d'Anagrafe provvede alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti e richiede, entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, la presentazione per iscritto delle proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni o di mancata presentazione di osservazioni da parte dell'interessato, il/i cittadino/i sarà/saranno cancellato/i dall'Anagrafe o sarà/saranno ripristinati nuovamente all’indirizzo precedente, con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali della dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.  
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA ALTRO COMUNE O ESTERO - CITTADINI ITALIANI DOCUMENTI DA ALLEGARE: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.  
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA ALTRO COMUNE - CITTADINI APPARTENENTI AD UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEADOCUMENTI DA ALLEGARE:
  • copia del documento di identità italiano in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, se in possesso;
  • copia del documento di identità valido per l'espatrio dello Stato di origine del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
  • certificazione relativa alla regolarità del soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. 30/2007 del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, se in possesso;
  • documentazione relativa allo stato civile e alla composizione della famiglia, tradotti e legalizzati/apostillati.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA ESTERO - CITTADINI APPARTENENTI AD UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA" ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL’ESTERO - CITTADINI APPARTENENTI AD UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA DOCUMENTI DA ALLEGARE IN UN UNICO FILE INSIEME ALLA RICHIESTA DI RESIDENZA: Vedi: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea" dichiarazione di residenza - Allegato B
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO- CITTADINI APPARTENENTI AD UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA
L'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno:
1-       permesso di soggiorno oppure
2-      contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione o comunicazione unilav + ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso + ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico – vedi Circolare n. 16 del 20/02/2007 oppure
3-      visto di ingresso + ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso + fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico (non è necessaria per i familiari di cittadini italiani e dell’Unione Europea che hanno ottenuto presso la nostra ambasciata il visto sul passaporto per ricongiungimento familiare con validità di un anno).     Di seguito vengono inseriti dei modelli fac-simile delle eventuali dichiarazioni da allegare alla richiesta, come documentazione facoltativa:
 
  1. Assenso altro genitore (se la variazione di residenza riguarda il minore unitamente ad uno solo dei genitori);
  2. Presa di conoscenza dell’individuo già ivi residente;
  3. Autorizzazione ad occupare l’immobile da parte del proprietario/a, dell’usufruttuario/a, dell’intestatario/a di contratto d’affitto o di comodato gratuito, dell’assegnatario dell’unità abitativa di edilizia residenziale pubblica.

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